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La Conferenza episcopale italiana nella XXXII Assemblea Generale ordinaria, svoltasi a Roma dal 14 al 18 maggio 1990, ha esaminato e approvato con la prescritta maggioranza il «Decreto generale sul matrimonio canonico», in attuazione delle disposizioni del codice di diritto canonico e del mandato speciale della Santa Sede conferito con venerato Foglio del cardinale Agostino Casaroli, segretario di Stato, in data 2 marzo 1990, n. 1164/90/RS.
In conformità al can. 455, par. 2, del codice di diritto canonico ho richiesto con lettera del 19 giugno 1990 (prot. n. 416/90) la prescritta «recognitio» della Santa Sede.
Con venerato Foglio del 26 settembre 1990 (prot. n. 6355/90/RS) il segretario della sezione per i rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato mi ha partecipato che il santo padre Giovanni Paolo II si è degnato di autorizzare la promulgazione del decreto e mi ha comunicato che sua santità ha inoltre disposto che, in concomitanza con l'entrata in vigore delle nuove norme, siano da considerarsi abrogate, «quatenus opus sit», le Istruzioni della sacra Congregazione per i sacramenti del 1° luglio 1929 e del 1° agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria.
Pertanto con il presente decreto, nella mia qualità di presidente della Conferenza episcopale italiana, per mandato dell'Assemblea generale e in conformità al can. 455 nonché all'art. 28/a dello statuto della CEI, intendo promulgare e di fatto promulgo il «Decreto generale sul matrimonio canonico» approvato dalla XXXII Assemblea generale, stabilendo che la promulgazione sia fatta mediante pubblicazione sul «Notiziario» ufficiale della Conferenza episcopale italiana. Tenuto conto dell'esigenza di una previa e adeguata informazione, che illustri la nuova normativa, stabilisco altresì che il decreto promulgato entri in vigore a partire dalla prima domenica di Quaresima dell'anno 1991 (17 febbraio 1991). Tutti possono contrarre matrimonio, a eccezione di coloro ai quali il diritto lo proibisce (can. 1058 CIC). Tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (can. 1055, par. 2).
Il matrimonio contratto dai fedeli cattolici è per norma generale regolato dal diritto canonico (cfr. can. 1059). Per i cattolici italiani la disciplina generale è integrata (cfr. can. 3) dalle disposizioni dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense stipulato il 18 febbraio 1984 tra l'Italia e la Santa Sede (cfr. in particolare art. 8 dell'Accordo e n. 4 del Protocollo addizionale). Tali disposizioni, mentre riconoscono la competenza della chiesa circa il matrimonio dei cattolici e assicurano «la libertà (...) della giurisdizione in materia ecclesiastica» (art. 2), fanno salva la competenza dell'autorità civile circa gli effetti puramente civili del matrimonio medesimo (art. 8, comma primo).
Lo Stato italiano dovrà dare le necessarie disposizioni attuative al riguardo.
La Conferenza episcopale italiana ha già adottato, per parte sua, alcune delibere relative a taluni aspetti della disciplina matrimoniale affidati dal codice di diritto canonico alla sua competenza (cfr. delibere CEI nn. 9, 10, 31).
Per completare le disposizioni attuative affidate dal codice di diritto canonico (cfr. cann. 1067; 1121, par. 1; 1126; 1127, par. 2) e per assicurare una conforme applicazione della disciplina vigente e degli adempimenti disposti in materia, la Conferenza episcopale italiana, avendo ricevuto il mandato speciale della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 1164/90/RS del marzo 1990, ha predisposto il presente decreto generale, approvato dall'Assemblea generale nella sessione 14-18 maggio 1990 con la prescritta maggioranza qualificata.
La Santa Sede ha dato la necessaria «recognitio» in data 26 settembre 1990, disponendo che contestualmente all'entrata in vigore delle nuove norme, siano da considerarsi abrogate, «quatenus opus sit», le Istruzioni della sacra Congregazione per i sacramenti del 1° luglio 1929 e del 1° agosto 1930, così come ogni altra eventuale prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria.
Il presidente della CEI ha promulgato il decreto generale in data 5 novembre 1990, disponendo che entri in vigore con la prima domenica di Quaresima del 1991.
Pertanto, a partire dal 17 febbraio 1991, le presenti norme entrano in vigore per tutte le chiese particolari in Italia.
I cattolici che intendono contrarre matrimonio in Italia sono tenuti a celebrarlo unicamente secondo la forma canonica (cfr. can. 1108), con l'obbligo di avvalersi del riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concordato1.
L'ordinario del luogo può dispensare dall'obbligo di avvalersi del riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concordato soltanto per gravi motivi pastorali, stabilendo se nel caso l'atto civile, che per i cattolici non ha valore costitutivo del vincolo matrimoniale, debba precedere o seguire la celebrazione del sacramento e richiedendo l'impegno dei nubendi di non iniziare la convivenza coniugale se non dopo la celebrazione canonica.