Scioglimento in favorem fidei del matrimonio non sacramentale
-Norme e procedura
(Studia Canonica)EAN 9788840140315
Il magistero della chiesa insegna che il papa, in forza della potestà di “vicario di Cristo”, ha il potere di sciogliere i matrimoni naturali e quelli sacramentali non consumati, dispensando dalla legge dell’indissolubilità in forza del principio che suprema lex salus animarum (cf. can. 1752). In questo lavoro gli autori vogliono offrire agli studiosi del diritto canonico e agli operatori ecclesiali uno studio serio, nonché un agile prontuario per guidare i fedeli, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge, nell’espletamento delle procedure necessarie a ottenere lo scioglimento del loro matrimonio.
Nell’introduzione si esamina brevemente lo sviluppo storico che ha portato la chiesa alla consapevolezza sempre maggiore della sua potestà. Si distingue attentamente il caso del cosiddetto “privilegio paolino” – fondato sul dettato di 1Cor 7,12-15 – dagli altri casi qui studiati di scioglimento del matrimonio non sacramentale in favorem fidei. Per poter parlare di privilegio paolino si richiedono infatti queste condizioni: a) valido matrimonio non sacramentale celebrato tra due non battezzati (non importa se consumato o meno); b) valido battesimo (cattolico o meno) successivo alle nozze di uno solo e soltanto uno dei due coniugi; c) rifiuto del coniuge non battezzato di coabitare pacificamente con il coniuge battezzato permettendogli di praticare la fede cristiana.
In questo caso, dopo aver interpellato la parte non battezzata, la chiesa concede alla parte neo-battezzata il permesso di contrarre nuove nozze canonicamente valide con un altro coniuge battezzato o per grave causa anche non battezzato (matrimonio con disparità di culto).
Non rientrano tra i matrimoni studiati nel presente lavoro neanche i casi affini al privilegio paolino previsti dai cann. 1148-1149 del Codice di diritto canonico, ai quali si applica il cosiddetto “privilegio petrino”. Si tratta dei casi di poligamia e poliandria di pagani, nei quali qualora uno dei coniugi riceva il battesimo, potrà contrarre valido matrimonio con uno solo dei precedenti coniugi, fatto salvo il dovere di provvedere al degno sostentamento degli altri; e del matrimonio tra due non battezzati che non possono ristabilire la convivenza per prigionia o persecuzione, dove il coniuge che riceve il battesimo può contrarre nuove nozze con una terza parte.
Gli autori escludono, infine, dalla trattazione anche i casi di scioglimento del matrimonio rato e non consumato regolato dai cann. 1697-1706: qui si tratta di un matrimonio sacramentale tra due battezzati che non hanno mai consumato il matrimonio dopo aver ricevuto entrambi il battesimo.
Nella prima parte, lo studio inizia il commento delle norme contenute nel documento Potestas ecclesiae: emanata dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nel 2001, l’istruzione contiene le norme sostanziali e quelle procedurali per la trattazione delle cause di scioglimento dei matrimoni non sacramentali in favorem fidei. Si tratta di matrimoni nei quali almeno una delle parti non è battezzata. Questi matrimoni – tanto se contratti tra due non battezzati che fra un battezzato (cattolico o meno) e un non battezzato – non sono considerati sacramentali ma vincoli di diritto naturale, validi ma solubili dalla chiesa per il maggior bene spirituale dei coniugi. Lo scioglimento di questi matrimoni non è mai un diritto ma sempre una grazia, che la parte detta oratrice deve chiedere al papa per il tramite del proprio vescovo diocesano. A questi spetta l’istruzione in sede diocesana della causa, i cui atti vanno poi trasmessi a Roma alla Congregazione per la Dottrina della Fede che provvede a esaminarli ed eventualmente a presentarli al papa perché decida se concedere o meno la richiesta grazia.
Per concedere tale grazia la chiesa richiede ordinariamente che al momento della concessione: a) sia stata interrotta la convivenza coniugale del matrimonio da sciogliere e non sia possibile ristabilirla; b) a giudizio del vescovo diocesano la concessione della grazia non causi scandalo ad alcuno; c) la parte oratrice non sia stata causa esclusiva o prevalente del naufragio del matrimonio da sciogliere; d) sia già stata individuata la persona con cui la parte oratrice intende celebrare le nuove nozze dopo aver avuto lo scioglimento dell’attuale matrimonio; e) la parte oratrice assicuri la soddisfazione degli obblighi naturali verso il precedente coniuge e la prole eventualmente nata.
La chiesa non è solita concedere questa grazia più di una sola volta. Le fattispecie si riducono ai seguenti casi: 1) matrimonio tra due non battezzati uno dei quali intende sposare un cattolico, pur senza ricevere il battesimo; 2) matrimonio tra un non battezzato e un battezzato acattolico che intende sposare un cattolico; 3) matrimonio tra un non battezzato e un battezzato acattolico che intende diventare cattolico e sposare un battezzato (cattolico o meno) o un altro non battezzato; 4) matrimonio tra un non battezzato e un battezzato cattolico che intende sposare un battezzato (cattolico o meno); 5) matrimonio tra un battezzato cattolico e un non battezzato che intende diventare cattolico e sposare un altro battezzato (cattolico o meno).
In tutti questi casi la grazia pontificia viene concessa per assicurare un maggior bene alla fede della parte oratrice o del suo futuro coniuge; se l’oratore non ha ancora individuato il suo futuro coniuge, è impossibile concedere la grazia (tranne che si sia scelta la vita consacrata).
Nella seconda parte gli autori esaminano le norme procedurali contenute nell’istruzione Potestas ecclesiae. Il procedimento amministrativo per la concessione della grazia inizia in diocesi, solitamente quella dove l’oratore ha il domicilio. Qui il vescovo diocesano, ricevuta la richiesta di grazia che la parte indirizza al papa, anzitutto verifica l’impossibilità di ripristinare la vita coniugale – condizione essenziale per concedere la grazia – quindi, inizia la raccolta delle prove che dovrà inviare a Roma insieme con la richiesta dell’oratore. Il vescovo può condurre l’istruttoria personalmente o più convenientemente per mezzo di un istruttore delegato. Spetta, quindi, anzitutto al vescovo la nomina con decreto del delegato, del difensore del vincolo e del notaio; tutti questi ministri possono essere tanto chierici che laici di ambo i sessi. La raccolta delle prove avviene attraverso l’ascolto dei due coniugi, del futuro coniuge, dei testimoni e dei documenti. Bisogna investigare con grande attenzione sulla mancanza di battesimo di uno o entrambi i coniugi al momento del matrimonio in modo tale da rimuovere ogni dubbio in proposito. Se poi durante il matrimonio entrambi divennero battezzati, bisogna investigare anche sulla non consumazione successiva. Nel caso vi fossero figli, bisogna investigare in che modo i genitori abbiamo provveduto o intendano provvedere alla loro educazione religiosa. Bisogna ancora assicurarsi dell’adeguato sostentamento del primo coniuge e degli eventuali figli. Se il futuro coniuge è battezzato bisogna investigare su tempi e modi della sua conversione per verificarne la sincerità. Bisogna verificare che l’oratore o il futuro coniuge non siano stati causa esclusiva o prevalente del naufragio del matrimonio da sciogliere. Se il futuro coniuge non è battezzato, bisogna assicurarsi infine che questi acconsenta all’educazione cattolica dei figli futuri e all’esercizio della vita religiosa del coniuge cattolico.
Conclusa l’istruttoria e redatta una relazione sul suo svolgimento, l’istruttore trasmette gli atti al difensore del vincolo che vi aggiunge le proprie osservazioni contro lo scioglimento del vincolo. Infine, il vescovo aggiunge il proprio voto in cui precisa se sono presenti tutte le condizioni richieste per concedere la grazia, e trasmette gli atti in triplice copia alla Congregazione per la Dottrina della Fede.
L’ufficio matrimoniale della Congregazione per la Dottrina della Fede, ricevuti gli atti, esamina se sono completi; poi li invia al locale difensore del vincolo che esprime il proprio parere; quindi li affida a tre commissari scelti dall’apposita Commissione istituita presso la suddetta Congregazione. Preparati i tre voti, il caso è discusso dall’intera Commissione, che a maggioranza può adottare uno di queste quattro diverse decisioni: a) negative: la grazia è negata; b) dilata et compleantur acta: il fascicolo è rinviato alla diocesi per un supplemento di istruttoria; c) procedatur ad ulteriora: il caso presenta difficoltà che richiedono un esame ulteriore dinanzi all’istanza superiore della Congregazione; d) pro gratia: la richiesta è trasmessa al papa cui spetta l’ultima decisione di concedere la grazia.
Infine, se il papa ha deciso di concedere la grazia richiesta, il rescritto pontificio è inviato al vescovo diocesano perché lo notifichi alle parti.
Gli autori arricchiscono il loro lavoro con utili appendici destinate a facilitare gli operatori pastorali nell’istruzione delle suddette cause. Una breve e non generica bibliografia, assieme a precisi indici per autori, canoni e materie completa quest’utile commento.
Tratto dalla rivista "Aprenas" n. 3-4/2011
(http://www.pftim.it)
-
19,00 €→ 18,05 € -
25,00 €→ 23,75 €